Art. 2.

      1. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, le parole: «al termine del primo o del secondo turno» sono soppresse;

          b) al comma 7, le parole: «al primo turno» sono soppresse;

          c) al comma 8, primo periodo, le parole: «nel turno di elezione del sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elezione del sindaco»;

          d) al comma 9, le parole: «nel primo turno» sono soppresse;

          e) al comma 10, al primo periodo, le parole da: «Qualora un candidato» fino a: «a lui collegate» sono sostituite dalle seguenti: «Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto alla carica di sindaco»; il secondo periodo è soppresso.